SULLE STRISCE PEDONALI IL CICLISTA PUO’ ATTRAVERSARE IN SELLA ALLA BICI?
Alcuni riferimenti li troviamo nell’art 182 del Codice della Strada, che detta le regole di comportamento: i ciclisti devono viaggiare su una fila unica al margine destro della carreggiata; devono avere le mani libere e non trasportare passeggeri, fatto salvo l’utilizzo di velocipedi omologati; non possono trainare ed essere trainati da altro veicolo o animale; devono servirsi delle piste ciclabili quando presenti e indossare giubbetti catarifrangenti prima dell’alba e dopo il tramonto, fuori dai centri urbani e nelle gallerie.
Importante è la previsione del comma IV del citato articolo che recita: “i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.”
Questo vuol dire che tutte le zone/parti dedicate alla circolazione del pedone possono essere occupate e/o attraversate anche dal ciclista (anch’esso, come il pedone, utente debole come definito dall’art. 3, comma 53-bis, del CdS) con un unico limite:in caso di presenza di pedoni, la cui circolazione in sella potrebbe creare problemi alla circolazione o all’incolumità degli stessi, bisogna condurre la bici a mano